IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza N. 84/99 R.G. N. 914/96 R.N.R.. Provvedendo sulla eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. in relazione agli art. 513, - in relazione all'art. 210 c.p.p., - come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 361/1998; Ritenuto che il procedimento di cui trattasi e' soggetto ai principi di cui all'art. 111 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in quanto il dibattimento e' stato aperto in data odierna, e pertanto successivamente alla introduzione della predetta innovazione legislativa; Rilevato che all'odierna udienza sono stati sottoposti ad esame ai sensi dell'art. 210 c.p.p. imputati in procedimento connesso, che nella fase predibattimentale hanno reso dichiarazioni nei confronti degli imputati (decreto che dispone il giudizio e liste testi del p.m.); Considerato che i predetti coimputati in procedimento connesso si sono avvalsi della facolta' di non rispondere rendendo pertanto operativa la norma dell'ultimo periodo, secondo comma, dell'art. 513 c.p.p. come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale in premessa indicata, in base alla quale, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, comma 2-bis e 4 c.p.p., con conseguente acquisizione al processo delle dichiarazioni gia' rese; Richiamato l'art. 111 Cost., il comma che prevede che "il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione delle prove" salva l'eccezione del quinto comma Cost.; Ritenuto che l'applicazione dell'art. 513, secondo comma, come modificato dalla sentenza citata della Corte costituzionale, darebbe luogo alla formazione delle prove in assenza di contraddittorio, non essendo mai avvenuto un confronto dialettico tra le parti in alcuna fase del procedimento; e pertanto in violazione dei principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 3, 112 della Costituzione; Ritenuto per altro verso, che la garanzia del diritto al silenzio riconosciuta dall'art. 210, quarto comma c.p.p. all'imputato nel reato connesso contraddice al diritto costituzionalmente garantito al contraddittorio tra le parti nella formazione della prova; Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 e' stata resa prima delle modifiche dell'art. 111 Cost., che ha creato un nuovo assetto in tema di formazione delle prove, sicche' appare necessario ridefinire il rapporto tra diritto alla formazione in contraddittorio delle prove ed il diritto al silenzio del dichiarante erga-alios; Ritenuto che la questione e' rilevante per la definizione del processo perche' la responsabilita' degli imputati non puo' essere valutata prescindendo dalle dichiarazioni formulate dai coimputati in procedimento connesso; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione sotto i profili alternativi enunciati in premessa (vale a dire contrasto tra art. 513 c.p.p. nell'attuale formulazione e principio della formazione delle prove in contraddittorio espresso all'art. 111 Cost.; e contrasto tra l'art. 210, quarto comma c.p.p. e principio contraddittorio nella formazione delle prove)