IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  N. 84/99 R.G. N. 914/96
  R.N.R..
    Provvedendo   sulla   eccezione  di  legittimita'  costituzionale
  sollevata  dal  p.m.  in  relazione  agli  art. 513, - in relazione
  all'art. 210  c.p.p.,  - come modificato dalla Corte costituzionale
  con sentenza n. 361/1998;
    Ritenuto  che  il  procedimento  di  cui  trattasi e' soggetto ai
  principi  di  cui  all'art.  111 della Costituzione come modificato
  dalla  legge  costituzionale  23  novembre 1999, n. 2, in quanto il
  dibattimento   e'   stato   aperto  in  data  odierna,  e  pertanto
  successivamente   alla   introduzione  della  predetta  innovazione
  legislativa;
    Rilevato  che  all'odierna udienza sono stati sottoposti ad esame
  ai  sensi  dell'art. 210  c.p.p. imputati in procedimento connesso,
  che  nella  fase  predibattimentale  hanno  reso  dichiarazioni nei
  confronti  degli  imputati (decreto che dispone il giudizio e liste
  testi del p.m.);
    Considerato che i predetti coimputati in procedimento connesso si
  sono  avvalsi  della  facolta'  di non rispondere rendendo pertanto
  operativa    la   norma   dell'ultimo   periodo,   secondo   comma,
  dell'art. 513  c.p.p.  come  modificato  dalla sentenza della Corte
  Costituzionale  in  premessa  indicata,  in  base  alla  quale,  in
  mancanza  di  accordo  delle  parti alla lettura, si applica l'art.
  500,  comma  2-bis  e  4  c.p.p.,  con  conseguente acquisizione al
  processo delle dichiarazioni gia' rese;
    Richiamato  l'art.  111  Cost.,  il  comma  che  prevede  che "il
  processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella
  formazione delle prove" salva l'eccezione del quinto comma Cost.;
    Ritenuto  che  l'applicazione  dell'art. 513, secondo comma, come
  modificato   dalla  sentenza  citata  della  Corte  costituzionale,
  darebbe   luogo   alla   formazione   delle  prove  in  assenza  di
  contraddittorio,  non  essendo mai avvenuto un confronto dialettico
  tra  le  parti  in  alcuna  fase  del  procedimento;  e pertanto in
  violazione  dei principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 3,
  112 della Costituzione;
    Ritenuto per altro verso, che la garanzia del diritto al silenzio
  riconosciuta  dall'art. 210,  quarto  comma c.p.p. all'imputato nel
  reato  connesso contraddice al diritto costituzionalmente garantito
  al contraddittorio tra le parti nella formazione della prova;
    Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del
  1998  e'  stata resa prima delle modifiche dell'art. 111 Cost., che
  ha  creato  un  nuovo  assetto  in  tema di formazione delle prove,
  sicche'  appare  necessario ridefinire il rapporto tra diritto alla
  formazione in contraddittorio delle prove ed il diritto al silenzio
  del dichiarante erga-alios;
    Ritenuto  che  la  questione  e' rilevante per la definizione del
  processo  perche' la responsabilita' degli imputati non puo' essere
  valutata  prescindendo dalle dichiarazioni formulate dai coimputati
  in procedimento connesso;
    Ritenuta  la  non  manifesta infondatezza della questione sotto i
  profili  alternativi  enunciati  in premessa (vale a dire contrasto
  tra  art. 513  c.p.p.  nell'attuale  formulazione e principio della
  formazione  delle  prove  in  contraddittorio espresso all'art. 111
  Cost.;  e contrasto tra l'art. 210, quarto comma c.p.p. e principio
  contraddittorio nella formazione delle prove)